Il Comune di Sutri, recependo quanto prescritto dalla Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, con la finalità di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, ha istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). L’iscrizione in tale Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di SUTRI che consegnano all’Ente la propria DAT in busta chiusa. Il Registro delle DAT non è accessibile per ragioni di privacy.
Che cosa sono le DAT
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati:
– accertamenti diagnostici;
– scelte terapeutiche;
– singoli trattamenti sanitari.
Chi le può fare
Qualunque persona che sia:
– maggiorenne;
– capace di intendere e di volere.
Per poter presentare le DAT presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di SUTRI è necessario essere residenti nel Comune stesso.
In che forma si possono manifestare le DAT
La legge 219/2017 dispone che le DAT devono essere redatte
– per atto pubblico, oppure
– per scrittura privata autenticata, oppure
– per scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del Disponente.
Le DAT devono essere consegnate in busta chiusa all’Ufficio di Stato Civile del Comune di SUTRI Piazza del Comune, 32
Cosa fare
Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:
1) prendere contatti con l’Ufficio di Stato Civile del Comune di SUTRI per fissare un appuntamento,
telefonando al n. 0761601231 DURANTE L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
2) redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) debitamente sottoscritta dal Disponente, ed eventualmente dal Fiduciario, oltre che dal Fiduciario supplente, se nominati dal Disponente;
3) presentarsi all’Ufficio di Stato Civile, in Piazza del Comune, 32, con un valido documento di identità nel giorno e nell’ora dell’appuntamento, accompagnato dal proprio Fiduciario e dal Fiduciario supplente, se nominati dal Disponente;
4) consegnare all’Ufficio di Stato Civile l’originale della Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) in busta chiusa.
La busta chiusa dovrà contenere, oltre alla DAT, una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari;
5) presentare all’Ufficio di Stato Civile una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il Disponente dichiara di aver depositato la busta contenente la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT).
Se il Disponente ha nominato un Fiduciario, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere firmata anche dal Fiduciario per accettazione, il quale dovrà firmare anche una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il ricevimento di copia della DAT. Se è stato nominato anche un Fiduciario supplente dovrà firmare anche quest’ultimo. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere firmate in presenza dell’impiegato al momento della consegna. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l’Ufficio ricevente assegnerà un numero progressivo che verrà annotato sul Registro.
L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) in un luogo sicuro. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute dell’avvenuto deposito della DAT.
L’addetto ricevente:
– non è a conoscenza di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti inseriti nella busta,
– non è responsabile del suo contenuto,
– non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.
Revoca registrazione
L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento.
Modifica della Disposizione Anticipata di Trattamento
Il Dichiarante può modificare la propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.
Validità dei Testamenti Biologici depositati precedentemente all’entrata in vigore della legge 219/2017
Tenuto conto che l’art. 6 della legge 219/2017 prevede che “…ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge…”, i Testamenti Biologici depositati presso il Comune di SUTRI precedentemente al 31 gennaio 2018, sono da ritenersi validi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima legge.
Per informazioni e appuntamenti
Ufficio di Stato Civile
Piazza del Comune, 32
0761601231
e-mail: anagrafe@comune.sutri.vt.it
Pagina aggiornata il 19/09/2024