Descrizione
IL SINDACO
Vista la legge 1 O aprile 1951, n. 287, recante: «Riordinamento dei giudizi di assise» e successive modificazioni e integrazioni;
RENDE NOTO
che gli albi dei giudici popolari per le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello, definitivamente formati dal Tribunale con le norme stabilite dall'art. 18 della legge 1 O aprile 1951, n. 287, unitamente ai decreti che li approvano, sono pubblicati, mediante affissione nell'albo pretorio del Comune, per 1 O giorni.
Entro il termine di 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ogni cittadino di età maggiore potrà presentare reclamo avverso le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.