Regolamento per la celebrazione dei matromoni con rito civile e per la costituzione delle unioni civili

Dettagli del documento

Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni e istituzione unioni civili, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 28/11/2024.

Descrizione

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili come regolati dalle disposizioni di cui dall’art.106 e seguenti del Codice Civile.

Il matrimonio civile e l' unione civile è di norma celebrato dal Sindaco o suo delegato, Vice Sindaco, Assessori , Consiglieri comunali, Segretario Comunale e dipendenti a tempo indeterminato e, qualora nessuno dei suddetti menzionati fosse disponibile, il Sindaco può delegare un cittadino che abbia i requisiti di cui all’art. 1, del D.P.R. 396/2000.

I nubendi potranno presentare apposita domanda segnalando un cittadino italiano in possesso dei requisiti di cui all’art.1, del D.P.R. 396/2000, che il Sindaco potrà delegare per la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile.

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'Unione Civile ha luogo, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio. Inoltre, la celebrazione/costituzione può avvenire, su richiesta delle parti, nei giorni, orari e con le modalità specificati dal presente regolamento.

L’Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o l’unione civile deve indossare la fascia tricolore come previsto dall’art. 70 del DPR 03/11/2000, n. 396.

Tipo documento
Data di pubblicazione 30 Giugno 2025
Oggetto Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni e istituzione unioni civili, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 28/11/2024.
Autori

Consiglio Comunale

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Licenze pubblico dominio

Ufficio responsabile

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana. È regolato dal decreto legislativo nº 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio Comunale è organizzato come di seguito:

  • Presidente del Consiglio Comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone. Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:
  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surroga.
Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:
  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.
 

Piazza del Comune, 32

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