Nuovo regolamento asilo nido comunale

Dettagli del documento

Regolamento funzionamento asilo nido comunale approvato con delibera di C.C.. n. 13 del 30/4/2025.

Descrizione

Il nuovo regolamento dell’asilo nido comunale di Sutri definisce la struttura, l’organizzazione e i criteri di accesso al servizio educativo rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi. L’asilo nido ha funzione formativa e sociale, promuove lo sviluppo del bambino e supporta le famiglie nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

La gestione del servizio può essere affidata dal Comune a soggetti qualificati tramite gara pubblica. La componente sociale è garantita attraverso il coinvolgimento di genitori, educatori e rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione.

L’ammissione è riservata prioritariamente ai residenti e regolata da graduatorie annuali basate su criteri socio-economici, lavorativi e familiari. È prevista la possibilità di ammettere bambini con disabilità o in condizioni di disagio, anche oltre il limite di capienza (30 posti).

Le rette sono calcolate secondo fasce ISEE, con agevolazioni per residenti. Il servizio funziona da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, con orario ordinario (7:30–16:00) e prolungato (fino alle 18:00).

Il personale è composto da educatori, ausiliari e un coordinatore, ed è tenuto a garantire igiene, sicurezza e sviluppo armonico dei bambini. Sono previste regole per l’inserimento, i ritiri, il pagamento delle rette e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il regolamento promuove il benessere dei minori, garantisce trasparenza nella gestione e prevede forme di monitoraggio della qualità del servizio.

Tipo documento
Data di pubblicazione 30 Giugno 2025
Oggetto Regolamento funzionamento asilo nido comunale approvato con delibera di C.C.. n. 13 del 30/4/2025.
Autori

Consiglio Comunale

Formati

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Licenze pubblico dominio

Ufficio responsabile

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana. È regolato dal decreto legislativo nº 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio Comunale è organizzato come di seguito:

  • Presidente del Consiglio Comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone. Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:
  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surroga.
Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:
  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.
 

Piazza del Comune, 32

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